Siamo tutti al corrente di quanto incidenti, assenze, spese straordinarie e imprevisti colpiscano l’attività delle aziende e pesino sul carico di lavoro e di responsabilità di impiegati e dirigenti.
Per i datori di lavoro un infortunio rappresenta in primo luogo una situazione di stallo, dal momento che non sempre le aziende dispongono del personale per sostituire i propri dipendenti, e di conseguenza un progetto o un incarico rischia di rimanere incompiuto per giorni, o addirittura per settimane, compromettendo il regolare svolgimento dell’attività ed eventualmente l’esperienza del cliente nel fruire del bene o del servizio richiesto.
Per i lavoratori, intesi come tutti i dipendenti di una azienda, un collega o un dirigente in malattia può comportare ritmi più intensi e, all’evenienza, la necessità di dover assolvere mansioni operative più complicate o dispendiose essendo venuto meno un anello della “catena di montaggio”. È inoltre sottinteso che l’erogazione dei servizi ad opera di un dipendente rispetto che ad un altro non sempre soddisfa gli stessi standard qualitativi, ma è proprio questa componente umana che, messa in relazione alle aspettative del cliente, spesso e volentieri crea le situazioni più spigolose.
Tuttavia, in questo clima di incertezza, tra il ruolo controverso del lavoratore infortunato, e le incessanti pressioni sul datore di lavoro dello stesso, lo Stato è subentrato con due norme per la tutela di aziende e dipendenti: il Decreto Legislativo 81/2008 e il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 1124/1965. In estrema sintesi, il primo sancisce tutti quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente al fine di prevenire l’infortunio, mentre il secondo indica come devono comportarsi tutte le parti in causa nell’eventualità del verificarsi di esso.
Le mansioni più a rischio sono quelle a maggiore esposizione chimica e termica, ad esempio cuochi, camerieri, addetti alla preparazione o alla sintesi di soluzioni (si pensi ai rischi legati alla produzione anche solo di prodotti come latte o alcolici) e quelle mansioni che invece presuppongono l’utilizzo di strumenti, veicoli, o macchinari potenzialmente pericolosi.
Tutte le mansioni che contemplano -e che spesso impongono- l’utilizzo di un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) sono generalmente da considerarsi “a rischio”.
Di norma, tutte le imprese con almeno un dipendente devono infine redigere e custodire in azienda un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) all’interno del quale siano formalizzati e descritti tutti i potenziali rischi per la sicurezza degli addetti ai lavori.
Tale documento deve essere inoltre periodicamente aggiornato e rinnovato ogni 4 anni dall’ultima redazione, al fine di garantire un’osservanza più attenta e rigorosa possibile delle normative vigenti sulla sicurezza e i rischi del lavoratore.





