Aziende

La Formazione aziendale ha un ruolo fondamentale oltre ad essere in molti casi obbligatoria. 
L’Ok! Center di Rimini, mette a disposizione il proprio personale di Docenti, qualificati in diversi settori, dalla sicurezza, le lingue e l’informatica, per l’organizzazione di corsi studiati su misura per ogni tipo di realtà aziendale.

E’ possibile organizzare i corsi direttamente presso le aziende con lezioni di gruppo e individuali, oppure presso il nostro di Centro di formazione. Ok! Center garantisce alle aziende diverse modalità di formazione, on-line, blended o in presenza, per andare incontro alle esigenze delle ditte e agli orari di lavoro.

Particolare attenzione è rivolta ai corsi sulla sicurezza obbligatori e alla formazione regolamentata
Inoltre offriamo servizi di apprendistato, tirocini, progettazione, e traduzioni.

Servizi per le aziende

L’Apprendistato è un contratto di lavoro che offre ai giovani l’opportunità di formarsi e di crescere professionalmente. Il Datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantirgli  la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.

Il Decreto legislativo n. 81 del 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, disciplina il contratto di apprendistato articolandolo in tre tipologie:

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
  • E’ rivolto ai i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma istruzione e formazione professionale.
  • Apprendistato professionalizzante: contratto di lavoro a contenuto formativoattraverso una formazione di base (sicurezza sul lavoro) e trasversale (conoscenze e capacità di un’area professionale del Sistema regionale delle qualifiche.) rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anniQuesto contratto può durare al massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura  dell’artigiano.
  • I percorsi formativi sono interamente finanziati dalla Regione, attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) annuali del valore di 500 euro per ciascun apprendista.Nel caso in cui l’apprendista abbia già realizzato, interamente o in parte, la formazione sulla sicurezza sul lavoro, il percorso formativo sarà ridotto e il voucher riproporzionato.
  • L’offerta formativa è destinata anche agli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante stagionale
  • Catalogo dell’offerta formativa
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca:un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca, rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni.

Fondi Interprofessionali Forma.temp,  Fonditalia, FONCOOP

Che cosa sono i fondi Interprofessionali?

I fondi Interprofessionali sono fondi che le aziende possono utilizzare per la formazione dei propri dipendenti.
In questo modo le aziende possono usufruire di una formazione gratuita per i propri dipendenti attraverso docenti specializzati, ottenendo in questo modo un miglioramento della competenza, qualità e preparazione del proprio personale.
Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota – corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori – all’INPS come “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”.

Da diversi anni è possibile per le aziende scegliere a chi destinare lo “0,30%”, se all’INPS oppure ai Fondi Interprofessionali.

Se la scelta è quella di destinare la quota ad un fondo, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo, è possibile richiedere, di ricevere in cambio, una formazione del tutto gratuita.

Ok! Center accreditandosi ai fondi Interprofessionali  FORMA.TEMP, FONDITALIA, FONCOOP può garantire alle aziende una formazione gratuita negli ambiti: formazione obbligatoria (es.sicurezza, primo soccorso) – formazione professionale(es.gestione del personale, gestione della contabilità aziendale) – area informatica (es.informatica livello base e avanzato, grafica, web design, web marketing) – lingue straniere – formazione per apprendistato professionalizzante occupandosi sia della procedura di finanziamento sia dell’erogazione dei percorsi formativi

I cittadini stranieri comunitari, o extracomunitari che si trovano in Italia, con regolare permesso, possono effettuare un tirocinio con le stesse modalità dei cittadini italiani.

I cittadini extra-Ue, residenti all’estero, possono venire in Italia per finalità formative, qualora siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un corso di formazione professionale.

Ai fini dell’ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d’ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato.

Nel progetto di tirocinio potrà poi stabilirsi che tale onere sia assunto direttamente dal soggetto ospitante. Altra peculiarità relativa ai tirocini da attivare con i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero  riguarda il progetto di tirocinio da allegare alla domanda di visto presentata alla rappresentanza diplomatico consolare su richiesta dei soggetti promotori, il quale deve essere prima debitamente vistato dall’autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali.
I progetti di tirocinio vanno quindi, così come anche previsto dall’art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione, preventivamente vistati dalle Regioni.

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione, a conclusione del tirocinio svolto, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.
Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con l’apposito decreto flussi.

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