L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Tale Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mentre la formazione specifica ha una durata di 8 ore.
FORMAZIONE GENERALE
FORMAZIONE SPECIFICA
– Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e illuminazione. Rischio chimico
– Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
– Rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi
– Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
– Procedure organizzative per il primo soccorso
– Incidenti e infortuni mancati
– Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM)
– Movimentazione manuale dei carichi
– Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
– Il rischio biologico e le misure di sicurezza
12 ore
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
Ogni 5 anni (durata 6 ore)
Tutti i lavoratori di aziende a rischio medio
su richiesta
12 ore
Da definire in base alle esigenze
€110,00 + IVA
Lunedì – Venerdì: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00
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