
PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI 30, 36 E 60 CFU
Sono previsti i seguenti percorsi abilitanti erogati ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, che si distinguono in base ai requisiti di accesso:
PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE (LEGATI AL LIVELLO SOSTENIBILE):
- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
*A tali percorsi gli atenei possono iscrivere un numero massimo di studenti definito annualmente dal Ministero, l’accesso avviene quindi secondo disponibilità organizzata.
PERCORSO 30 CFU EX ART. 13:
PERCORSI DI COMPLETAMENTO (ESCLUSI DAL LIVELLO SOSTENIBILE):
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
- Percorso preordinato all’acquisizione del 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori di concorso i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M).
*A tali percorsi gli atenei possono iscrivere studenti senza limiti numerici, l’accesso è dunque libero.
FREQUENZA:
Come previsto dall’art. 7 comma 7 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, per avere accesso alla prova finale sarà richiesta una percentuale di presenza minima alle attività formative pari al 70% di ogni attività .
I percorsi preordinati all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di cui all’art. 13 del D.P.C.M. del 4 agosto 2024 potranno essere erogati interamente online, mentre per le altre tipologie di percorso: «come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, esclusivamente per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025: i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale».